COVID-19 – MISURE URGENTI PER LE IMPRESE, I SETTORI STRATEGICI E LA GIUSTIZIA
Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia (decreto-legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.
Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti.
Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.
In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia. Nello specifico:
Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.
Il Fondo – già ampliato dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con 1,5 miliardi di euro – completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo.
È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.
Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.
Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene:
Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.
Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a:
Le norme approvate, al fine di rafforzare nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica:
In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.
Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.
Nel dettaglio:
La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.
È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.
Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.
Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.
Si introducono norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.
Il decreto prevede, infine:
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COVID-19, MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina e del Ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
Le norme disciplinano, con strumenti temporalmente efficaci, tutte le complesse operazioni relative alla chiusura dell’anno scolastico 2019/2020 e all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, tenendo conto della situazione determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria e dell’eventuale protrazione del periodo di sospensione dell’attività didattica svolta “in presenza” oltre il 18 maggio 2020.
Inoltre, in relazione alle criticità emerse nel proseguimento delle attività formative pratiche o di tirocinio in ambito universitario, si adottano misure eccezionali per lo svolgimento degli esami di Stato per l’esercizio delle professioni, per le quali l’attività di tirocinio in parola costituisce una condizione di ammissione.
In materia di istruzione, il testo prevede, tra l’altro, che al fine di garantire l’ordinata conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, siano dettate specifiche misure finalizzate ad adeguare la valutazione degli alunni e gli esami di Stato alla situazione emergenziale. Le ordinanze dovranno definire la possibilità di articolare attività di recupero degli apprendimenti dell’anno scolastico 2019/2020, nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020. Tale attività, relativa agli alunni delle classi prime ed intermedie, rappresenterà ordinaria attività didattica per il personale scolastico e per gli alunni. La graduazione tra le diverse misure adottabili sarà determinata in ragione della ripresa o meno delle attività didattiche in presenza entro la data del 18 maggio 2020.
Pertanto, qualora sia possibile il rientro a scuola entro tale data, si prevede che:
Nella più grave ipotesi in cui lezioni in presenza non riprendano entro il 18 maggio 2020, o che per ragioni legate all’emergenza sanitaria gli esami non possano svolgersi in presenza, le ordinanze ministeriali potranno invece disporre modalità telematiche per la valutazione finale degli alunni e per gli scrutini finali. Inoltre, per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, sarà consentito sostituire l’intero esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, integrando la stessa con la valutazione di uno specifico elaborato redatto dallo studente candidato all’esame. La definizione di contenuti e modalità di esecuzione di tale elaborato saranno definite nell’ordinanza stessa. Eccezionalmente, per l’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, vi potrà essere la previsione di un solo colloquio, sostitutivo di tutte le prove di esame. Tale eventualità richiederà la rimodulazione dello stesso colloquio e dei punteggi di esame previsti.
Per quanto riguarda l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte a:
Si prevede che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicuri comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione e che, in relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione.
Il testo conferma, per tutto l’anno scolastico 2019/2020, la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Il testo prevede che, analogamente a quanto previsto per le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, siano sospese per sessanta giorni anche quelle previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l’accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati.
Il testo prevede che, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, le disposizioni volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali, l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. I decreti possono altresì individuare modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle stesse professioni, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale.
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SERVIZI DI PAGAMENTO E COMMISSIONI INTERBANCARIE
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta “PSD2”), nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
Il decreto realizza un più chiaro e stretto allineamento tra le disposizioni della direttiva PSD2 e le norme nazionali e prevede, tra l’altro:
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ISPEZIONI SULLE NAVI PASSEGGERI
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio.
La direttiva aggiorna la normativa in materia di condizioni di sicurezza di traghetti e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, in considerazione dei progressi compiuti nell’attuazione del regime del controllo dello Stato d’approdo, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui proprietari delle navi, nonché per razionalizzare gli sforzi richiesti alle amministrazioni marittime degli Stati membri, partendo dalla considerazione che la maggior parte degli Stati membri usa, ove possibile, già combinare le diverse visite obbligatorie con altri tipi di visite e ispezioni dello Stato di bandierao dello Stato di approdo.
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COVID-19, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA ALTRI 450 MILIONI DI EURO
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, a norma dell’articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha deliberato l’assegnazione di 450 milioni di euro al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
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PERSONALE DELLA SCUOLA, DELIBERATE 4.500 ASSUNZIONI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 4.500 unità di personale docente, con decorrenza giuridica dal primo settembre 2019 e decorrenza economica dall’anno scolastico 2020/2021.
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